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Riteniamo che la Patria Magistratura sia oggi l’unica autorità
che, in qualità di organo accertatore e tutelatore dei diritti, come
si occupa della tutela del più geloso e delicato tra i diritti della
personalità, cioè quello al nome, così abbia il compito
e la potestà di accertare la legale esistenza di un status
particolare in una determinata famiglia e di dichiarare la spettanza dei
titoli nobiliari, predicati, qualifiche e stemmi annessi al medesimo. Così
motivati, valenti legali sono dopo non poche fatiche arrivati a un elaborato
cesello giuridico, che conduce a certificare la legittimità attuale
del diritto affermato dal Richiedente. Quindi, riassumendo, l’accertamento
della spettanza del titolo nobiliare, predicato, stemma e qualifiche in
capo all’avente diritto si svolge attraverso la pronuncia di una sentenza
arbitrale e secondo le norme vigenti in materia di arbitrato, a norma degli
Artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, fra il possessore del
titolo nobiliare di cui si chiede l’accertamento e l’Istituto
Superiore di Diritto Nobiliare. La sentenza della Cassazione Civile, Sezioni
Unite 20/05/1965, n. 987, afferma che “l’accertamento preliminare
della spettanza del titolo nobiliare può tuttavia compiersi a diversi
fini: per la cognomizzazione del predicato, per il diritto di appartenenza
a determinate associazioni, per beneficiare di particolari vantaggi, quali
l'ammissione in collegi o l'attribuzione di borse di studio…”
Il Supremo Collegio ha osservato, anche con riferimento alla sentenza dalla
Cassazione Civile n. 2087/1961, che “gli accertamenti incidentali
e le relative affermazioni sull’esistenza del titolo nobiliare…
devono considerarsi anch’essi implicitamente ammessi dalla Legge e
non possono importare lesione del principio della parità sociale
dei cittadini, proclamato dall’Art. 3 della Costituzione Italiana”.
L’arbitrato assume, mediante provvedimento del Magistrato richiesto
nelle forme di Legge, forza di sentenza (così la Corte Costituzionale,
12 Febbraio 1963, n. 2) fra le parti, gli eredi o aventi causa (Cassazione
Civile, Sez. III, 29 Maggio 1980, n. 3552) ed efficacia di cosa giudicata
se non impugnata nei termini di Legge, Cassazione Civile, Sezione I, 7 Febbraio
1963, n. 194. Il Presidente d’un Tribunale ordinario della repubblica
italiana, accertata la conformità della sentenza arbitrale alle disposizioni
di Legge, lo dichiara esecutivo nel territorio della repubblica con Decreto,
mediante deposito nella Cancelleria del Tribunale, con successiva pubblicazione
del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Questa pietra miliare costituisce una verità incontrastabile, rendendo
giustizia alla nobiltà ma, soprattutto, agli uomini che vantano un’eredità
di onore e un patrimonio di virtù. Attività di natura legale
che viene espressa da valenti avvocati e professionisti del settore.
Per la consulenza e servizi in sede legale, notarile e arbitrale, incluse
tutte le registrazioni di rito e memorie araldico-nobiliari e genealogiche,
esclusi i pareri pro veritate, con assistenza sino alla presentazione,
pronuncia ed esecuzione da parte del Tribunale Arbitrale Internazionale
- Organo Permanente della Corte Arbitrale di Giustizia Nobiliare di Padova,
composto da magistrati arbitrali, giudici di I grado, e verifica della trascrizione
dell'eventuale decreto di omologa della sentenza emesso dal Presidente d’un
Tribunale Ordinario della repubblica italiana, e registrato all’ufficio
delle Entrate ai fini dell’attribuzione di validità di sentenza
allo stesso, ivi compresi i costi della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, con l’ulteriore possibilità di esecuzione della
sentenza nel territorio degli oltre 100 Stati aderenti alla Convenzione
di New York del 10-06-1958, resa esecutiva in Italia con legge 19 gennaio
1968, n. 62, il tutto acclarando, ove positivo, il status nobiliare
dell’avente diritto, legittimando la spettanza del titolo nobiliare,
del predicato, dello stemma e delle qualifiche qualora configurate, tale
atto valendo come sentenza di accertamento giuridico-storico-nobiliare innanzi
alla magistratura italiana dei titoli nobiliari e cavallereschi - ovvero
della Gran Maestranza di un Ordine cavalleresco e della qualità di
soggetto di diritto pubblico internazionale nel rispetto della legge 3 marzo
1951, n. 178 - e degli annessi predicati e connesse spettanze, stemma e
qualifiche, concessi da un sovrano o da un principe pretendente al trono
e giurisdizionalmente accertato titolare di fons honorum, |
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