’Istituto
Superiore di Diritto Nobiliare esplica servizi di consulenza in sede legale,
notarile arbitrale, in sede di accertamento giurisdizionale del patrimonio
nobiliare, araldico e cavalleresco di cui chiunque sia in concreto titolare,
inclusa la presentazione in sede giurisdizionale delle memorie araldico-nobiliari
e genealogiche ( esclusi i pareri pro veritate ), nonché
comprese le eventuali e conseguenti registrazioni e pubblicazioni di rito.
L’assistenza dell’Istituto Superiore si esercita durante
tutta l’attività giurisdizionale, sino alla pronuncia della
sentenza da parte del Tribunale Arbitrale Internazionale - organo permanente
della Corte Europea di Giustizia Arbitrale di Ragusa, e prosegue, in caso
di accoglimento delle tesi attorie, sino all’esecuzione della sentenza,
che consiste nell’emissione e trascrizione del decreto di omologa
della sentenza, che viene emesso dal presidente di un tribunale ordinario
della repubblica italiana.
In tale evenienza, il presidente d’un tribunale ordinario, dopo
aver accertato la regolarità formale della procedura attestante
il riconoscimento in capo alla parte del status nobiliare e/o
cavalleresco de quo, omologa la sentenza pronunciata dal suddetto
Tribunale Arbitrale Internazionale - organo permanente della Corte Europea
di Giustizia Arbitrale di Ragusa, e la rende esecutiva, con decreto, sul
territorio della repubblica, disponendone altresì la pubblicazione
per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione dove il tribunale
ha sede ( nella specie, la Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia ).
Il decreto del presidente del tribunale, ai fini dell’attribuzione
di validità di sentenza, deve infine essere registrato all’Ufficio
delle Entrate.
Il tutto mira ad acclarare, ove l’accertamento giurisdizionale
sia stato positivo, il status nobiliare dell’avente diritto, legittimando
giuridicamente la spettanza del titolo nobiliare, del predicato, dello
stemma e delle qualifiche, qualora esistenti e configurate.
Tale atto di verifica vale come sentenza di accertamento giuridico-storico-nobiliare,
innanzi alla magistratura italiana, dei titoli nobiliari e cavallereschi
e degli annessi predicati e connesse spettanze, stemma e qualifiche, siccome
refutati o concessi da un sovrano o da un principe pretendente al trono
con fons honorum accertata giurisdizionalmente.
Ciò è proprio la diretta conseguenza della sentenza pronunciata
dal Tribunale Arbitrale Internazionale - organo permanente della Corte
Europea di Giustizia Arbitrale di Ragusa, corte composta da magistrati
arbitrali, giudici di I grado.
Ne deriva l’ulteriore possibilità di esecuzione della sentenza
nel territorio degli oltre 100 Stati aderenti alla Convenzione di New
York del 10-06-1958, resa esecutiva in Italia con legge 19 gennaio 1968,
n. 62.
A nostro avviso, quindi, la procedura più garantita consiste nel
riconoscimento d’un preesistente status o nella concessione
ex novo, in capo all’avente diritto, d’un patrimonio
nobiliare, e nel successivo accertamento giurisdizionale, con sentenza,
omologa e conseguente adempimenti formali, della giuridica spettanza di
esso allo stesso.
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